L'AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE SULLE LOCAZIONI TURISTICHE
Pubblicate le disposizioni attuative sui contratti di locazione breve e sugli adempimenti degli intermediari
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 12 luglio 2017, recante: ”Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Si ricorda che per contratti di locazione breve si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Il provvedimento in esame individua le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, assolvono gli adempimenti di comunicazione e conservazione dei dati, nonché di versamento della ritenuta in relazione ai contratti di locazione breve.
Trasmissione dei dati:
- soggetti obbligati e dati da trasmettere;
- i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve comunicano all’Agenzia delle entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile;
- per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
Modalità di trasmissione:
- i dati devono essere predisposti e trasmessi attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito internet della stessa Agenzia;
- termini di trasmissione;
- la comunicazione dei dati è effettuata entro termine il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto;
Effettuazione della ritenuta:
- soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta;
- i soggetti residenti e non residenti operano la ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario;
- nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione della ritenuta:
- la ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, con il mod. F24, nonché dichiarata e certificata con la Certificazione unica;
- i soggetti che operano la ritenuta assolvono l’obbligo di comunicazione dei dati mediante la certificazione suddetta;
- con risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017 è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento ( vedi ns. circ. n.125/2017).
Soggetti non residenti:
- i soggetti non residenti, se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati ed effettuano, in qualità di sostituti d’imposta, gli altri adempimenti secondo le modalità sopra descritte per il tramite della stabile organizzazione; i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che risultano privi di stabile organizzazione in Italia, per trasmettere i dati ed effettuare gli altri adempimenti si avvalgono di un rappresentante fiscale.
A cura di
Rescasa Lombardia